"Nuove norme sulleditoria e sui prodotti
editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2001
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Definizioni e disciplina del prodotto
editoriale)
1. Per «prodotto editoriale»,
ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto
cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla
pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico
con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora
o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale
i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche
ed i prodotti destinati esclusivamente allinformazione aziendale
sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica»
si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato
su supporto di qualsiasi natura, purchè costituente opera dellingegno
ai sensi della disciplina sul diritto dautore, destinato originariamente,
dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione
nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso
i mezzi audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano
le disposizioni di cui all articolo 2 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità
regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo
del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti
dallarticolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.
Art. 2.
(Disposizioni sulla proprietà delle
imprese editrici ed in materia di trasparenza)
1. Allarticolo 1 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo comma
è sostituito dal seguente:
«Lesercizio dellimpresa editrice
di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonchè
alle società costituite nella forma della società in nome
collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata,
per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda
lattività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo
e con qualunque supporto, anche elettronico, lattività tipografica,
radiotelevisiva o comunque attinente allinformazione e alla comunicazione,
nonchè le attività connesse funzionalmente e direttamente
a queste ultime»;
b) il quarto comma
è sostituito dal seguente:
«Le azioni aventi diritto di voto o le quote
sociali possono essere intestate a società per azioni, in accomandita
per azioni o a responsabilità limitata, purchè la partecipazione
di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o
a società direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini della
presente disposizione, il controllo è definito ai sensi dellarticolo
2359 del codice civile, nonchè dellottavo comma del presente
articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione
dufficio dellimpresa dal registro degli operatori di comunicazione
di cui allarticolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della
legge 31 luglio 1997, n. 249»;
c) al sesto comma,
primo periodo, le parole: «o estere » sono soppresse;
d)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I soggetti di cui al primo comma sono ammessi
ad esercitare lattività dimpresa ivi descritta solo
se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dellUnione
europea o, in caso di società, se aventi sede in uno dei predetti
Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi allesercizio
dellimpresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini
applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte salve
le disposizioni derivanti da accordi internazionali».
Art. 3.
(Modalità di erogazione delle provvidenze in
favore delleditoria)
1. A decorrere dal 1º gennaio
dellanno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge limporto di 2 miliardi di lire previsto per i contributi di
cui allarticolo 26, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni, è aumentato a 4 miliardi di lire.
2. Alle imprese editrici di giornali
quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile
delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri dellUnione
europea è concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi
annui documentati di acquisto carta, stampa e distribuzione relativi alla
diffusione nei suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse.
Sono esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a tirature inferiori
a 10.000 copie medie giornaliere, o effettuate per meno di un anno, in
un singolo Paese di destinazione. Sono altresì esclusi dal calcolo
del contributo i costi relativi a testate il cui contenuto redazionale
sia inferiore al 50 per cento di quello delledizione diffusa nella
città italiana presso il cui tribunale sono registrate. Lammontare
complessivo del contributo di cui al presente comma non può superare
lire 4 miliardi annue. Nel caso in cui il contributo complessivo in base
alle domande presentate superi tale ammontare, lo stanziamento sarà
ripartito tra gli aventi diritto in proporzione al numero delle copie stampate
e diffuse nei suddetti Paesi.
Capo II
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE
EDITORIALE
Art. 4.
(Tipologie di interventi nel settore
editoriale)
1. Alle imprese operanti nel settore
editoriale sono concesse le agevolazioni di credito di cui agli articoli
5, 6 e 7, nonchè il credito di imposta di cui allarticolo
8.
Art. 5.
(Fondo per le agevolazioni di credito alle
imprese del settore editoriale)
1. È istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per linformazione e leditoria,
fino allattuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale,
di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato
alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti della
durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati allattività
bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse
finanziarie stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il contributo
dell1 per cento trattenuto sullammontare di ciascun beneficio
concesso, le somme comunque non corrisposte su concessioni effettuate,
le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge
esistenti sul fondo di cui allarticolo 29 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui al citato articolo
29 è mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi
in conto interessi per le concessioni già effettuate.
3. I contributi sono concessi, nei
limiti delle disponibilità finanziarie, mediante procedura automatica,
ai sensi dellarticolo 6, o valutativa, ai sensi dellarticolo
7.
4. Sono ammessi al finanziamento i
progetti di ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento
e modifica degli impianti, con particolare riferimento allinstallazione
e potenziamento della rete informatica, anche in connessione allutilizzo
dei circuiti telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
della distribuzione; di formazione professionale. I progetti sono presentati
dalle imprese partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione
del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti
di cui al comma 4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi
in conto canone sono concessi con le medesime procedure di cui agli articoli
6 e 7 e non possono, comunque, superare limporto dei contributi in
conto interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai sensi e nei
limiti previsti per i contributi in conto interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo
è riservata alle imprese che, nellanno precedente a quello
di presentazione della domanda per laccesso alle agevolazioni, presentano
un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore quota
del 5 per cento a quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza
per la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione di prodotti
editoriali in lingua italiana allestero. Ove tale quota non sia interamente
utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo per essere destinata
ad interventi in favore delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del
Fondo è destinata ai progetti volti a sostenere spese di gestione
o di esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti
o di poligrafici.
8. Ai fini della concessione del beneficio
di cui al presente articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti
è ammessa in misura non eccedente il 90 per cento di quella prevista
nel progetto, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dellarticolo
16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902,
nonchè le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte
in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti fissi ammessi
al finanziamento. La predetta percentuale del 90 per cento è elevata
al 100 per cento per le cooperative di cui allarticolo 6 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
9. I contributi in conto interessi
possono essere concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani
allestero di cui allarticolo 26 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e successive modificazioni, per progetti realizzati con il
finanziamento di soggetti autorizzati allesercizio dellattività
bancaria aventi sede in uno Stato appartenente allUnione europea.
10. Lammontare del contributo
è pari al 50 per cento degli interessi sullimporto ammesso
al contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è
riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
11. In aggiunta alle risorse di cui
al comma 2, a decorrere dallanno 2001 e fino allanno 2003,
è autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di
lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire 18,7 miliardi per il terzo
anno.
12. Ai contributi di cui al presente
articolo, erogati secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della
presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9,
commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento emanato ai sensi
dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali,
sono dettate disposizioni attuative della presente legge. Sono in particolare
disciplinati le modalità ed i termini di presentazione o di rigetto
delle domande, le modalità di attestazione dei requisiti e delle
condizioni di concessione dei contributi, la documentazione delle spese
inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i termini delle attività
istruttorie, lorganizzazione ed il funzionamento del Comitato di
cui al comma 4 dellarticolo 7, il procedimento di decadenza dai benefìci,
le modalità di verifica finale della corrispondenza degli investimenti
effettuati al progetto, della loro congruità economica, nonchè
dellinerenza degli investimenti stessi alle finalità del progetto.
14. Allistruttoria dei provvedimenti
di concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente
legge provvede, fino allattuazione della riforma di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
15. Le somme erogate ai sensi degli
articoli 6 e 7, a qualunque titolo restituite, sono versate allentrata
del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate al Fondo.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 6.
(Procedura automatica)
1. Alla concessione dei contributi
di cui allarticolo 5 si provvede mediante procedura automatica relativamente
ai progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) finanziamento
complessivo non superiore ad un miliardo di lire;
b)
realizzazione del progetto entro due anni dallammissione ai benefìci.
Sono altresì ammesse le spese sostenute nellanno antecedente
la data di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
sono comunicati lammontare delle risorse disponibili per la concessione
dei contributi ed il termine massimo di presentazione delle domande.
3. Le domande di concessione del contributo
sono accolte sulla base della sola verifica della completezza e regolarità
delle domande medesime e della relativa documentazione, secondo lordine
cronologico di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno
si intendono presentate contestualmente. La concessione del contributo
è integrale fino a concorrenza delle risorse finanziarie di cui
al comma 2. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie a soddisfare
integralmente le domande, la disponibilità residua è ripartita
proporzionalmente al costo dei progetti. Detta ripartizione ha luogo tra
le domande presentate contestualmente il giorno successivo a quello di
presentazione delle ultime domande che hanno ottenuto capienza intera.
4. In caso di inosservanza del termine
di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, è dichiarata
la decadenza dal beneficio ed il soggetto beneficiario è tenuto
alla restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate
degli interessi, calcolati ai sensi allarticolo 9, comma 4, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
5. Il soggetto beneficiario, entro
sessanta giorni dalla realizzazione del progetto, produce i documenti giustificativi
delle spese sostenute, gli estremi identificativi degli impianti, macchinari
o attrezzature acquistati, nonchè la perizia giurata di un esperto
del settore, iscritto al relativo albo professionale, se esistente, che
attesti la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto,
nonchè la congruità dei costi sostenuti.
6. Il contributo di cui al presente
articolo è erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di
ammortamento pagate dallimpresa beneficiaria allistituto di
credito. Tenuto conto della tipologia dellintervento e su richiesta
dellimpresa, può essere effettuata la corresponsione del contributo
in ununica soluzione, scontando al valore attuale, al momento dellerogazione,
il beneficio derivante dalla quota di interessi.
Art. 7.
(Procedura valutativa)
1. Alla concessione dei contributi
di cui allarticolo 5 si provvede mediante procedura valutativa relativamente
ai progetti o programmi organici e complessi, che presentano cumulativamente
le seguenti caratteristiche:
a) finanziamento,
eccedente limporto di cui allarticolo 6, comma 1, lettera a);
la domanda deve contenere la deliberazione preventiva dellistituto
finanziatore; il finanziamento può, comunque, essere ammesso a contributo
in misura non superiore a lire 30 miliardi;
b)
realizzazione del progetto entro due anni dallammissione ai benefìci.
Sono altresì ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti
la data di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione
delle domande, lammontare delle risorse disponibili, i requisiti
dellimpresa proponente e delliniziativa in base ai quali è
effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo.
3. I requisiti delliniziativa,
di cui al comma 1, attengono alla tipologia del programma, al fine perseguito
dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli
obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria
delliniziativa è valutata con particolare riferimento alla
congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive
di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.
4. Lammissione al contributo
di cui al presente articolo è disposta sulla base della deliberazione
di un Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all articolo 5, comma 13. La composizione del Comitato è
effettuata in modo da assicurare la presenza delle amministrazioni statali
interessate, degli editori, delle emittenti radiotelevisive, dei rivenditori
e dei distributori, dei giornalisti e dei lavoratori tipografici. Il funzionamento
del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato. Dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione
del Comitato di cui al presente comma è soppresso il Comitato di
cui allarticolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni.
5. Il contributo di cui al presente
articolo è erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di
ammortamento pagate dallimpresa beneficiaria allistituto di
credito. Dalla prima quota è trattenuto, a titolo di cauzione, un
importo non inferiore al 10 per cento dellagevolazione concessa,
la cui erogazione è subordinata alla verifica della corrispondenza
della spesa al progetto ammesso al contributo sulla base della documentazione
finale della spesa stessa.
6. Ferma la cauzione di cui al comma
5, tenuto conto della tipologia dellintervento e su richiesta dellimpresa,
può essere effettuata la corresponsione del contributo in ununica
soluzione, con sconto degli interessi rispetto alla data delle scadenze
di cui al comma 5. È, in ogni caso, consentita lerogazione,
a titolo di anticipazione, del contributo concesso fino ad un massimo del
50 per cento del contributo medesimo, sulla base di fideiussione bancaria
o polizza assicurativa di importo non inferiore alla somma da erogare.
Art. 8.
(Credito di imposta)
1. Alle imprese produttrici di prodotti
editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 gli investimenti di
cui al comma 2, relativi a strutture situate nel territorio dello Stato,
è riconosciuto, a richiesta, secondo le modalità previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4,
un credito di imposta di importo pari al 3 per cento del costo sostenuto,
con riferimento al periodo di imposta in cui linvestimento è
effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi.
2. Gli investimenti per i quali è
previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
a) beni strumentali
nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione
dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste
e periodici, libri e simili, nonchè prodotti editoriali multimediali;
b)
programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente
o disgiuntamente:
1)
lacquisto, linstallazione, il potenziamento, lampliamento
e lammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di
composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio,
teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e degli impianti
di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonchè
il processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie
di trasmissione e ricezione digitale;
2)
la realizzazione o lacquisizione di sistemi composti da una o più
unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino,
a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico,
destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al
ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura
e trasporto;
3)
la realizzazione o lacquisizione di sistemi di integrazione di una
o più unità di lavoro composti da robot industriali,
o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino,
a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
4)
la realizzazione o lacquisizione di unità elettroniche o di
sistemi elettronici per lelaborazione dei dati destinati al disegno
automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica,
alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo
e al collaudo dei prodotti lavorati, nonchè al sistema gestionale,
organizzativo e commerciale;
5)
la realizzazione o lacquisizione di programmi per lutilizzazione
delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4);
6)
lacquisizione di brevetti e licenze funzionali allesercizio
delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai
numeri 2), 3), 4) e 5).
3. Il credito di imposta, che non concorre alla
formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche
in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito di imposta non è rimborsabile ma non limita il diritto
al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; leventuale eccedenza
è riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo.
4. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, adottato ai sensi dellarticolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
delle finanze, sentito il Ministro dellindustria, del commercio e
dellartigianato, sono determinate le modalità di attuazione
del credito di imposta, e sono stabilite le procedure di monitoraggio e
di controllo rivolte a verificare lattendibilità e la trasparenza
dei programmi degli investimenti di cui al comma 2, nonchè specifiche
cause di revoca totale o parziale dei benefìci e di applicazione
delle sanzioni.
Art. 9.
(Fondo per la promozione del libro e
dei prodotti editoriali di elevato valore culturale)
1. È istituito presso il Ministero
per i beni e le attività culturali un fondo finalizzato alla assegnazione
di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per lo sviluppo
dellattività di produzione, distribuzione e vendita del libro
e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonchè per
la loro diffusione allestero.
2. Possono accedere al fondo di cui
al comma 1:
a) gli editori che
intendono realizzare e commercializzare prodotti editoriali di elevato
valore culturale e scientifico;
b)
i soggetti che presentano piani di esportazione e commercializzazione di
prodotti editoriali italiani allestero.
3. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1,
nonchè i criteri e le modalità di accesso e di assegnazione
dei contributi, sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per
i beni e le attività culturali dintesa con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
degli affari esteri per gli aspetti attinenti alla diffusione allestero
dei prodotti editoriali italiani.
4. Ai fini indicati al comma 1, il
Ministero per i beni e le attività culturali conferisce alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse del
fondo istituito ai sensi del medesimo comma:
a) per lapertura
di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne sono privi,
e nei quali il servizio di vendita al pubblico è inadeguato, in
relazione alla popolazione residente;
b)
nei casi diversi da quelli indicati alla lettera a), per la ristrutturazione
di librerie o per lapertura di nuove librerie, caratterizzate da
innovazione tecnologica o dalla specializzazione delle opere editoriali
commercializzate o da formule commerciali innovative.
5. I criteri per la individuazione e la ripartizione
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse
indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui
allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Per le finalità di cui al
presente articolo, è autorizzata, a decorrere dallanno 2003,
la spesa annua massima di lire 2000 milioni. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attività culturali.
Art. 10.
(Messaggi pubblicitari di promozione del
libro e della lettura)
1. I messaggi pubblicitari facenti
parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria,
volte a sensibilizzare lopinione pubblica nei confronti del libro
e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti
televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai
fini del calcolo dei limiti massimi di cui allarticolo 8 della legge
6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
Art. 11.
(Disciplina del prezzo dei libri)
1. Il prezzo al consumatore finale
dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato
dalleditore o dallimportatore ed è da questi apposto,
comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito
allegato.
2. È consentita la vendita
ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità
effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore
al 10 per cento di quello fissato ai sensi del comma 1.
3. I commi 1 e 2 non si applicano
per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili,
intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto
e di elevata qualità formale e tipografica;
b)
libri darte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con
metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con
illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in
forma artigianale;
c)
libri antichi e di edizioni esaurite;
d)
libri usati;
e)
libri posti fuori catalogo dalleditore;
f)
libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;
g)
libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno
sei mesi dallultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro
venditore al dettaglio;
h)
edizioni speciali destinate esclusivamente ad essere cedute nellambito
di rapporti associativi;
i)
libri venduti nellambito di attività di commercio elettronico.
4. Salva lapplicazione dellarticolo
15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i libri possono
essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra l80
e il 100 per cento:
a) in occasione
di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale
e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
b)
in favore di biblioteche, archivi e musei pubblici, organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti,
istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali
siano consumatori finali;
c)
quando sono venduti per corrispondenza.
5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni
complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva,
può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che
le compongono.
6. Salva lapplicazione dellarticolo
153 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dellarticolo
27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i libri di
testo scolastici la riduzione massima di cui al comma 2 non può
superare il 5 per cento.
7. La vendita di libri al consumatore
finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente
articolo, comporta lapplicazione delle sanzioni di cui agli articoli
22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114.
8. Il comune vigila sul rispetto delle
disposizioni del presente articolo e provvede allaccertamento e allirrogazione
delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti
al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
9. A decorrere dal secondo anno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i
beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dellindustria,
del commercio e dellartigianato e lAutorità garante
della concorrenza e del mercato, nonchè la Conferenza unificata
di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
con proprio decreto può provvedere alla ulteriore individuazione:
a) della misura
massima dello sconto di cui ai commi 2, 4 e 6;
b)
di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando
lelenco dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita
per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.
Capo III
ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE
EDITORIALE
Art. 12.
(Trattamento straordinario di integrazione
salariale)
1. Allarticolo 35 della legge
5 agosto 1981, n. 416, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma
è sostituito dal seguente:
«Il trattamento straordinario di integrazione
salariale di cui allarticolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto
1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le
modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti,
ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali
quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale,
sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata.»;
b) il quarto comma
è sostituito dal seguente:
«Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti
di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi
semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro
mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli
3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164».
Art. 13.
(Risoluzione del rapporto di lavoro)
1. Larticolo 36 della legge
5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
«Art. 36. (Risoluzione del rapporto
di lavoro). 1. I dipendenti delle aziende di cui allarticolo
35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento
di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo
di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto,
in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità
pari allindennità di mancato preavviso e, per i giornalisti,
ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione.
I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dallobbligo
del preavviso in caso di dimissioni».
Art. 14.
(Esodo e prepensionamento)
1. Larticolo 37 della legge
5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
«Art. 37. (Esodo e prepensionamento).
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con lesclusione
dei dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, è data
facoltà di optare, entro sessanta giorni dallammissione al
trattamento di cui allarticolo 35 ovvero, nel periodo di godimento
del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni
di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori
poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro
che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per linvalidità,
la vecchiaia e i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1664 contributi
settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base
dellanzianità contributiva aumentata di un periodo pari a
3 anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento
di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili dufficio secondo
quanto previsto dalla presente lettera; lanzianità contributiva
non può comunque risultare superiore a 35 anni;
b)
per i giornalisti professionisti iscritti allINPGI, dipendenti dalle
imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione
nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione
o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione
della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei
casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità
contributiva, con integrazione a carico dellINPGI medesimo del requisito
contributivo previsto dal secondo comma dellarticolo 4 del regolamento
adottato dallINPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio
1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
n. 234 del 6 ottobre 1995.
2. Lintegrazione contributiva a carico
dellINPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può
essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto
i sessanta anni di età, lanzianità contributiva è
maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque
anni di età e letà anagrafica raggiunta, ferma restando
la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili.
Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino
già titolari di pensione a carico dellassicurazione generale
obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima.
I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi allanticipata
liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dallINPGI
fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al
giornalista.
3. La Cassa per lintegrazione
dei guadagni degli operai dellindustria corrisponde alla gestione
pensionistica una somma pari allimporto risultante dallapplicazione
dellaliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sullimporto
che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione
lultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati
al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti
per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi
straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi
ordinari.
4. Agli effetti del cumulo
del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione
si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.
5. Il trattamento di pensione
di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni
a carico dellassicurazione contro la disoccupazione».
2. La normativa prevista dai commi primo, lettera
a), e secondo, dellarticolo 37 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate
dal comma 1 del presente articolo, continua a trovare applicazione nei
confronti dei poligrafici dipendenti da aziende individuate dal medesimo
articolo 37, che abbiano stipulato e trasmesso ai competenti uffici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente alla
data di entrata in vigore della presente legge, accordi sindacali relativi
al riconoscimento delle causali di intervento di cui allarticolo
35 della medesima legge n. 416 del 1981.
Art. 15.
(Fondo per la mobilità e la riqualificazione
professionale dei giornalisti)
1. È istituito, per la durata
di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale
dei giornalisti. Salva lattuazione della riforma di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, il predetto Fondo è istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per linformazione e leditoria.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è
destinato ad effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti
professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da
imprese editrici di periodici, nonchè da agenzie di stampa a diffusione
nazionale, i quali presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito
dello stato di crisi delle imprese di appartenenza.
3. I giornalisti beneficiari degli
interventi di sostegno di cui al comma 2 devono possedere, al momento delle
dimissioni, una anzianità aziendale di servizio di almeno cinque
anni.
4. Gli interventi di sostegno di cui
al presente articolo sono concessi, anche cumulativamente, per:
a) progetti individuali
dei giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione professionale
per indirizzarsi allattività informativa nel settore dei nuovi
mass media. Il finanziamento per ogni progetto è contenuto
nei limiti di lire 20 milioni;
b)
progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti
a favorire lesodo volontario dei giornalisti dipendenti collocati
in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero in possesso dei requisiti
per accedere al prepensionamento ai sensi dellarticolo 37 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dallarticolo 14 della
presente legge. È erogata a ciascun giornalista una indennità
pari a diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della
categoria di appartenenza;
c)
progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, per il
collocamento allesterno, anche al di fuori del settore dellinformazione,
dei giornalisti dipendenti. Lintervento di sostegno è contenuto
nei limiti del 50 per cento del costo certificato del progetto. È
erogata altresì a ciascun giornalista che accetti le nuove occasioni
di lavoro proposte nellambito del progetto, una indennità
pari a dodici mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria
di appartenenza.
5. Per le finalità di cui al presente articolo,
a decorrere dallanno 2001 e fino allanno 2005, è autorizzata
la spesa massima di lire 8,5 miliardi annue.
Capo IV
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 16.
(Semplificazioni)
1. I soggetti tenuti alliscrizione
al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dellarticolo
1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
sono esentati dallosservanza degli obblighi previsti dallarticolo
5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Liscrizione è condizione
per linizio delle pubblicazioni.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 17.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione
della presente legge, valutato in lire 32,7 miliardi per lanno 2001,
in lire 62,1 miliardi per lanno 2002 e in lire 89,5 miliardi per
lanno 2003, si provvede, quanto a lire 23,2 miliardi per lanno
2001, lire 41,6 miliardi per lanno 2002 e lire 36 miliardi per lanno
2003, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa
di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e quanto a lire 9,5 miliardi
per lanno 2001, lire 20,5 miliardi per lanno 2002 e lire 53,5
miliardi per lanno 2003, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito
dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e programmazione economica per lanno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando laccantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18.
(Modifica allarticolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250)
1. Il comma 2 dellarticolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 250, è sostituito dai seguenti:
«2. A decorrere dal 1º gennaio 2002,
i contributi di cui al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il
cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dellimpresa
stessa, sono concessi, limitatamente ad una sola testata, alle imprese
editrici di giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici costituite
ai sensi e per gli effetti dellarticolo 153, comma 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i seguenti requisiti:
a) siano costituite
come cooperative giornalistiche da almeno tre anni;
b)
editino la testata stessa da almeno tre anni;
c)
abbiano acquisito, nellanno precedente a quello di riferimento dei
contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei
costi complessivi dellimpresa risultanti dal bilancio dellanno
medesimo;
d)
abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli
utili nellesercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi
successivi;
e)
la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno
il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad
almeno il 40 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo,
si intende per diffusione linsieme delle vendite e degli abbonamenti
e per testata locale quella cui almeno l80 per cento della diffusione
complessiva è concentrata in una sola regione;
f)
le testate nazionali che usufruiscono di contributi di cui al presente
articolo non siano poste in vendita congiuntamente con altre testate;
g)
abbiano sottoposto lintero bilancio di esercizio cui si riferiscono
i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta
tra quelle di cui allelenco apposito previsto dalla CONSOB;
h)
la testata edita sia posta in vendita a un prezzo non inferiore alla media
dal prezzo base degli altri quotidiani, senza inserti e supplementi, di
cui viene accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo giorno
di pubblicazione dallanno di riferimento dei contributi.
2-bis. I contributi previsti dalla presente
legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi,
compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dellimpresa stessa,
sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui
maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo.
2-ter. I contributi previsti
dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento
dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio
dellimpresa stessa, sono concessi alle imprese editrici, comunque
costituite, che editino giornali quotidiani in lingua francese, ladina,
slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle dAosta, Friuli-Venezia
Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie
non editino altri giornali quotidiani e possiedano i requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente
articolo. Gli stessi contributi e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dellimpresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani
italiani editi e diffusi allestero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d)
e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare
alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione da
parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui
ha sede limpresa.
2-quater. Le norme previste
dal presente articolo per i quotidiani per quanto attiene ai requisiti
e ai contributi si applicano anche ai periodici editi da cooperative giornalistiche
ivi comprese quelle di cui allarticolo 52 della legge 5 agosto 1981,
n. 416».
Art. 19.
(Interventi a sostegno della lettura nelle
scuole)
1. Allarticolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera e),
è aggiunta la seguente:
«e-bis) acquisto,
secondo parametri fissati dallAutorità di vigilanza, su richiesta
delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere
agli istituti scolastici pubblici e privati nellambito del territorio
nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino
i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura
tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani
nelle scuole».
Art. 20.
(Disposizione finale)
1. Per quanto non previsto dalla presente
legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. In particolare
si applicano lultimo periodo del comma 2, nel testo in vigore antecedentemente
alle modifiche apportate dallarticolo 18 della presente legge, e
i commi 6, 13 e 14 dellarticolo 3 della medesima legge.
Art. 21.
(Disposizione transitoria e abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli 9 e
54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nelle parti in cui dispongono
rispettivamente lobbligo del Dipartimento per linformazione
e leditoria Ufficio per leditoria e la stampa di comunicare
allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni le tirature
dei giornali quotidiani e lespressione di un parere su tali tirature
da parte della commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo
54. Detta commissione continua ad esprimere pareri sullaccertamento
della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi previsti dallarticolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
2. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e
33 della legge n. 416 del 1981, fatto salvo quanto disposto dallultimo
periodo del comma 2 dellarticolo 5 della presente legge.
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